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Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 12/10/1970 (Rv. 347979 - 01)

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI PROPRIETA INDUSTRIALE) - CESSIONE (TRASFERIMENTO DEL MARCHIO) - CESSIONE DEL DIRITTO DI FABBRICARE O DI VENDERE IN ESCLUSIVA DA PARTE DEL TITOLARE DEL MARCHIO - TRASFERIMENTO IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347979-01

IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI PROPRIETA INDUSTRIALE) - CESSIONE (TRASFERIMENTO DEL MARCHIO) - CESSIONE DEL DIRITTO DI FABBRICARE O DI VENDERE IN ESCLUSIVA DA PARTE DEL TITOLARE DEL MARCHIO - TRASFERIMENTO IN ESCLUSIVA DEL MARCHIO - CONFIGURABILITA.*

Quando il titolare del marchio abbia ceduto il diritto di fabbricare o di vendere in esclusiva il prodotto ideato e fabbricato nella sua azienda, la cessione e non solo valida, ma comporta la titolarita, da parte del cessionario, nell'ambito territoriale assegnatogli, di tutti i diritti inerenti al marchio, con conseguente esclusione di ogni altro (compreso il cedente) dall'uso del medesimo marchio indifferenziato per prodotti della stessa categoria. (il principio e stato affermato in ordine alla ritenuta sussistenza della legittimazione ad agire del cessionario per la tutela del diritto di utilizzazione del marchio nella zona di esclusiva).*

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1, Cod. Civ. art. 2573, Cod. Civ. art. 2569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)