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Sez. 1, Sentenza n. 665 del 08/03/1972 (Rv. 356738 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO - CONTESTUALE CESSIONE DEL DIRITTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO E DEI NECESSARI ELEMENTI AZIENDALI - VALIDITA - COMMERCIO DI VINI IMBOTTIGLIATI DI UNA ZONA DETERMINATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356738-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - TRASFERIMENTO DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO - CONTESTUALE CESSIONE DEL DIRITTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO E DEI NECESSARI ELEMENTI AZIENDALI - VALIDITA - COMMERCIO DI VINI IMBOTTIGLIATI DI UNA ZONA DETERMINATA - CONDIZIONI.*

Il precetto contenuto negli artt 2573 cod civ, e 15 RDL 21 giugno 1942, n 929, secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato puo essere trasferito soltanto con la azienda e con un ramo particolare di esso, e osservato anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto, cui il marchio si riferisce, secondo i procedimenti ideati ed attuati dal titolare del brevetto e con il trasferimento, altresi, dei particolari elementi eventualmente necessari per la realizzazione di un prodotto corrispondente, nei suoi caratteri essenziali, a quello gia fabbricato dal titolare del marchio. Pertanto, con riferimento al commercio di vini imbottigliati di una zona geografica determinata e non contrassegnati da marchio collettivo di vino tipico, il disposto dalle citate norme deve ritenersi attuato anche quando il trasferimento all'uso del marchio sia accompagnato dalla messa a disposizione da parte del cedente in favore del licenziatario dei procedimenti tecnici di trattamento e di imbottigliamento dei vini della zona considerata, realizzata mediante l'impegno assunto dal cedente stesso di applicare tali procedimenti, in modo esclusivo, nell'impresa del licenziatario, nell'Esercizio delle funzioni da lui assunte di direttore tecnico di tale impresa per il ramo di produzione che utilizza il marchio. (V 1945'70, mass n 347979; 2688'67, mass n 330145; 2429'56).*

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 15, Cod. Civ. art. 2573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)