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Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 30/01/1995 (Rv. 490139 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO | Sentenza relativa - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. per vizi di motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490139-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione avverso la sentenza del Tribunale di risoluzione del concordato fallimentare, proposto con riguardo a vizi di motivazione attinenti all'osservanza degli adempimenti del concordato, può essere sperimentato, conformemente alla natura del mezzo, non già per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili allo schema dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della medesima al modello di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc.civ., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)