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Sez. U, Sentenza n. 10598 del 16/09/1992 (Rv. 478727 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere | Decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in grado di appello - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 3 della Cost. - Per vizi afferenti alla motivazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478727-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione avverso le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello, che siano sottratte al ricorso ordinario per effetto della specifica previsione dei limiti posti al giudizio di legittimità dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, può con riguardo ai vizi afferenti alla motivazione delle dette sentenze, essere sperimentato, conformemente alla natura del mezzo, non già per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili allo schema dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della medesima al modello di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)