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Sez. 4, Sentenza n. 15766 del 06/06/1989 Ud. (dep. 13/11/1989) Rv. 182525 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A UDIENZA FISSA - MUTAMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182525-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - RINVIO DEL DIBATTIMENTO A UDIENZA FISSA - MUTAMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITÀ.*

Tra le formalità preliminari al dibattimento quella attinente alla Costituzione dell'imputato non ha ad oggetto unicamente la verifica del titolo di soggezione che realizza il rapporto processuale con il giudice di merito (ordinanza di rinvio o richiesta di citazione a giudizio), ma anche la presenza fisica dell'imputato. Ne consegue che la dichiarazione di contumacia, facente capo a quest'ultima verifica, non esaurisce ancora le formalità di apertura del dibattimento, del quale pertanto ben può essere disposto il rinvio ad una udienza fissa, non essendovi ostacolo a che in seguito il giudizio si svolga con un collegio diverso da quello originario, trattandosi sostanzialmente di un rinvio equiparabile a quello cosiddetto a nuovo ruolo. (V mass n 164139; (V mass n 135709; (V mass n 132287; (V mass n 130385).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)