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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32934 del 20/12/2018 (Rv. 652073 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione immobiliare ad uso abitativo - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Tardiva registrazione - Sanatoria con efficacia retroattiva - Configurabilità – Registrazione parziale – Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652073-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato. (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 5 novembre 2011, ma registrato il 20 settembre 2012 con indicazione della data di inizio del rapporto del 1° settembre 2012).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 2, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 17, DPR 26/04/1985 num. 131 art. 76 com. 5, DPR 18/12/1997 num. 472 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)