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Sez. 1, Sentenza n. 125 del 12/01/1977 (Rv. 383621 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383621-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI TRIBUTARI ANTERIORI ALLA LEGGE N 29 DEL 1961 - APPLICABILITA - DECORRENZA.*

Nell'ipotesi in cui il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria (nella specie, per imposta complementare di successione) si sia protratto fino ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n 29, gli interessi moratori da essa previsti sono dovuti anche in relazione ai rapporti tributari sorti anteriormente, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge istitutiva. (Conf 3380/75, mass n 377522).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)