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Sez. 1, Sentenza n. 3380 del 17/10/1975 (Rv. 377522 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI ANTERIORI ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377522-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - RAPPORTI ANTERIORI ALLE LEGGI N 29 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - APPLICABILITA.*

Le Disposizioni della legge 26 gennaio 1961, n 29 e quelle della legge interpretativa 28 marzo 1962, n 147, le quali fissano la decorrenza degli interessi di mora sul tributo complementare al momento in cui e dovuto il tributo principale, si applicano anche quando il rapporto tributario inerente a quest'ultimo sia sorto anteriormente all'entrata in vigore della citata legge del 1961. Ne cio comporta un'applicazione retroattiva della legge, giacche trattasi della regolamentazione di un fatto ancora in itinere, val dire del ritardo - ancora perdurante sotto l'impero della nuova legge - nell'adempimento dell'obbligazione tributaria. (fattispecie riguardante l'imposta di successione). (V 2473/74, mass n 370896; 1569/73, mass n 364389; (V 1397/73, mass n 364075).*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)