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Sez. 2, Sentenza n. 16012 del 14/11/2002 (Rv. 558473 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Possessore di buona fede - Diritto all'indennizzo - Condizioni - Incremento attuale ed effettivo - Necessità - Precarietà dello stesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558473-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE

Il diritto del possessore di buona fede ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 cod. civ., per i miglioramenti arrecati al bene altrui ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio dell'attore in rivendicazione; pertanto ove il miglioramento consista in un'opera necessariamente destinata alla demolizione, deve escludersi la spettanza di tale indennizzo in considerazione della precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)