Sez. 2, Sentenza n. 2846 del 05/12/1966 (Rv. 325415 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento del giudice di merito sulla Rilevanza delle circostanze, normalmente di natura indiziaria, che si adducono a prova della simulazione, costituisce un giudizio di fatto. Tale giudizio, per sfuggire ad una valida censura in Cassazione, deve essere correttamente motivato sotto l'aspetto della logica giuridica e della completezza di esame, onde si possa acquisire la certezza che il giudice abbia tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie controversa e le abbia consapevolmente valutate, non isolatamente, ma nel loro complesso, ponendole in rapporto le une con le altre. (Cfr. 1063-65' 265-65' 475-65' 461-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)