Sez. 3, Sentenza n. 2456 del 02/10/1973 (Rv. 365866 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - CIRCOSTANZE INDIZIANTI DEDOTTE DALLA PARTE A PROVA DELLA SIMULAZIONE D'UNA VENDITA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - CIRCOSTANZE INDIZIANTI DEDOTTE DALLA PARTE A PROVA DELLA SIMULAZIONE D'UNA VENDITA - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'apprezzamento del giudice di merito in ordine alla Rilevanza probatoria delle circostanze indizianti addotte dalla parte a dimostrazione del carattere simulato di una vendita costituisce un giudizio di fatto. Tuttavia tale giudizio, per sfuggire ad una valida censura, deve essere correttamente motivato sotto l'aspetto della logica giuridica e della completezza di esame: si deve, cioe, poter acquisire la certezza che il giudice di merito abbia tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie controversa e le abbia consapevolmente e razionalmente valutate, non isolatamente, ma nel loro complesso, ponendole in rapporto le une con le altre. In un solo caso il giudice di merito puo andare esente dall'Obbligo della valutazione complessiva, e cioe quando egli ritenga insussistenti o affatto privi di significato probatorio i singoli elementi presuntivi dedotti dalla parte, proprio perche l'esigenza di un giudizio sintetico e globale presuppone l'esistenza di una molteplicita di indizi che presentino un'efficienza probatoria quanto meno potenziale. In quest'ultimo caso occorre accertare se, nel raffronto, nella correlazione e nella integrazione dei singoli apporti parzialmente positivi, si possa pervenire al risultato di una valida prova presuntiva. (V 2660/68, mass n 335193; 2846/66, mass n 325415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)