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Sez. U - , Ordinanza n. 18168 del 24/07/2017 (Rv. 645126 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Attività di controllo dell’ASL sui servizi resi da una struttura accreditata - Irrogazione di sanzione amministrativa - Contestazione - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645126-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

La controversia concernente le sanzioni amministrative comminate dall’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla congruità ed appropriatezza del servizio pubblico reso da una struttura accreditata, va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la contestazione sulla debenza e/o entità della sanzione include quella sulla valutazione discrezionale di correttezza o meno della gestione del servizio offerto, da cui è scaturito il provvedimento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)