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Sez. 1, Sentenza n. 6311 del 26/06/1998 (Rv. 516758 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Definizione agevolata ex art. 25, comma terzo, del D.Lgs. n. 472 del 1997 in presenza di sentenze non definitive escludenti la debenza della sanzione - Modalità.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516758-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, l'art. 25, comma terzo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - il quale dispone che i procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma primo, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa - richiede in ogni caso il pagamento di una somma di danaro e pertanto, nella ipotesi di sentenze non definitive, che escludono la debenza della sanzione, se il trasgressore non vuole affrontare l'alea dell'ulteriore o degli ulteriori gradi di giudizio, il procedimento in corso può essere definito, non potendosi fare riferimento all'ammontare della sanzione risultante dall'ultima sentenza e non essendovi quindi una diversa possibilità, solo con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)