Sez. 5, Sentenza n. 15996 del 29/07/2005 (Rv. 583259 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Definizione agevolata dei procedimenti in corso "ex" art. 25, comma terzo, d.lgs n. 472 del 1997 - Condizione - Pagamento di una somma pari al quarto delle sanzioni - Modalità di calcolo - Riferimento alle sanzioni irrogate - Necessità - Sussistenza - Riferimento all'importo delle sanzioni rideterminato sulla base della disciplina successiva più favorevole "ex" art. 3, comma terzo, d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, la definizione agevolata delle controversie in corso, quanto alle sanzioni, prevista dall'art. 25, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, richiede il pagamento di una somma pari al quarto delle sanzioni irrogate, e non già del minore importo che si otterrebbe ricalcolando le sanzioni stesse - in applicazione del principio del "favor rei", introdotto dall'art. 3, comma terzo, del citato d.lgs. - sulla base delle nuove norme contenute nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La previsione del secondo comma dell'art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997, che - rendendo applicabile l'anzidetto principio del "favor rei" anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio - consente al contribuente di chiedere al giudice la rideterminazione delle sanzioni sulla base delle nuove e più favorevoli norme, è infatti alternativa e non cumulabile - stante la diversità dei presupposti e degli effetti - rispetto a quella del terzo comma dello stesso art., che permette al contribuente di definire direttamente ed in modo automatico la controversia, mediante il pagamento di una somma determinata, calcolata sulla base dell'irrogato: rimanendo con ciò escluso che il contravventore - cui è lasciata la facoltà di scelta tra l'una o l'altra soluzione - possa godere di entrambi i benefici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)