Sez. 2, Sentenza n. 1705 del 01/07/1966 (Rv. 323335 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - PROVA DELL'INVALIDITA - COLLEGIALE MEDICA - NATURA ED EFFETTI - UTILIZZABILITA IN GIUDIZIO COME FONTE DI PROVA - AMMISSIBILITA DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA - PROVA DELL'INVALIDITA - COLLEGIALE MEDICA - NATURA ED EFFETTI - UTILIZZABILITA IN GIUDIZIO COME FONTE DI PROVA - AMMISSIBILITA DI UNA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.*
In tema di pensione di invalidita, la C.d.-collegiale medica-, la quale non e configurabile come arbitrato irrituale ne come perizia contrattuale ne come negozio di accertamento, non vale ad arrestare il corso del procedimento amministrativo di impugnativa davanti al comitato esecutivo dell'i.N.P.S., cosi, non puo ritenersi vincolante per le parti, ove l'assicurato, al quale il collegio medico abbia negato il dritto alla pensione di invalidita, intenda promuovere, nei confronti dell'istituto, l'Azione giudiziaria. Detto parere, nel successivo giudizio, potra essere invocato ed utilizzato dal giudice come fonte di prova per quanto si riferisca all'accertamento oggettivo delle infermita del richiedente, ma esso deve essere valutato alla stregua di qualunque altro mezzo di prova e, se contestato, non puo essere assunto dal giudice come fonte esclusiva del suo convincimento, senza che egli dia ragione adeguata, logica e convincente del suo apprezzamento. Esso, quindi, non impedisce al giudice di disporre, ed anche di ufficio, una consulenza tecnica per le opportune indagini medico-legali, idonee e necessarie per la soluzione della controversia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)