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Sez. L, Sentenza n. 317 del 14/01/1997 (Rv. 501738 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE | Collegiali mediche - Decisioni relative - Vincolatività - Esclusione - Utilizzabilità in giudizio come fonte di prova - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501738-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le cosiddette "collegiali mediche" sono, a norma dell'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., prive di qualsiasi efficacia vincolante di natura sostanziale e processuale; ciò tuttavia non impedisce che il giudice possa tenerne conto ove, in relazione alle risultanze probatorie acquisite in atti, esse, alla stregua di ogni altra fonte di prova, possano essere d'ausilio alla decisione della controversia.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)