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Sez. 3, Sentenza n. 912 del 03/02/1999 (Rv. 522890 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Sottoscrizione personale dell'atto introduttivo - Causa eccedente le lire un milione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522890-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - FORMA

Dinanzi la giudice di pace la parte può promuovere il giudizio sottoscrivendo personalmente l'atto introduttivo senza autorizzazione del giudice esclusivamente se il valore della causa non eccede le lire un milione (nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva ritenuto valida un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto sottoscritto solo dalla parte e non dal procuratore in una causa di valore superiore alle lire un milione)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)