diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 850 del 26/01/2000 (Rv. 533174 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Legge 13 giugno 1942 n. 794 - Abilitazione della parte a stare in giudizio senza ministero di difensore (art. 29 legge n. 794/42) - Opposizione a decreto ingiuntivo - Operatività della disciplina ordinaria del patrocinio ex art. 82 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533174-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 29 terzo comma della legge 13 giugno 1942 n. 794, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni giudiziali civili a favore dell'avvocato da parte del proprio cliente, non è obbligatorio il ministero di difensore, riguarda esclusivamente le attività successive all'introduzione del giudizio e non l'atto introduttivo del giudizio medesimo, in relazione al quale deve, invece, ritenersi operante la disciplina ordinaria del patrocinio di cui all'art. 82 cod. proc. civ.. Pertanto, è invalida, se sottoscritta personalmente dalla parte non ritualmente patrocinata, la citazione in opposizione alla pretesa del difensore introduttiva di una causa di valore eccedente lire un milione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)