diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3298 del 08/02/2017 (Rv. 643361 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Proroga del trattenimento nel CIE - Termine di quarantotto ore - Fondamento - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643361-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione (CIE) di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale deve essere disposto, a pena di nullità, nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del questore, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine menzionato, debba motivare in ordine alla necessità di tale eccezionale misura limitativa della libertà personale, anziché di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 20, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)