Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7158 del 12/04/2016 (Rv. 639310 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione - Tempestività - Condizione - Termine ex art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Inosservanza - Irrilevanza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai fini della tempestività della proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione, è sufficiente che essa sia disposta nel termine originario di scadenza del trattenimento, mentre il decorso, tra la corrispondente richiesta e la sua convalida da parte del giudice di pace, di un tempo superiore alle quarantotto ore, non ne inficia la validità, non ponendosi alcuna esigenza di rispetto dell'art. 13, comma 3, Cost., atteso che il giudice non interviene per convalidare un provvedimento restrittivo già emesso dal questore - come nel caso di convalida dell'originario trattenimento - ma emette egli stesso il provvedimento restrittivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)