Sez. 1, Sentenza n. 5421 del 07/05/1992 (Rv. 477138 - 01)
Contratti bancari - Servizio bancario delle cassette di sicurezza - Obblighi e responsabilità della banca | Impegno a non conservare nella cassetta cose di valore superiore a quello convenuto - Relativa clausola - Funzione - Validità - Limiti.
Contratti bancari - Servizio bancario delle cassette di sicurezza - Obblighi e responsabilità della banca
La clausola n. 2 delle Norme Bancarie Uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976, richiamata nei singoli contratti, avente ad oggetto l'impegno del cliente a non conservare nella cassetta cose di valore complessivo superiore a quello convenuto, non integra l'oggetto del contratto introducendo un ulteriore obbligo del cliente, oltre quello primario di corrispondere il canone, ma ha l'unica funzione di limitare la responsabilità della banca; detta pattuizione, pertanto, mentre mantiene la sua validità, quale espressione di autonomia contrattuale non contraria a norme imperative, in ipotesi di colpa lieve, per il caso di dolo o colpa grave non solo contrasta con il principio di ordine pubblico interno insito nella norma dell'art. 1229 cod. civ., ma è anche inconciliabile con la funzione che il legislatore ha inteso assegnare alle cassette di sicurezza, in virtù della professionalità bancaria, cui deve connettersi un servizio caratterizzato dal massimo di sicurezza ipotizzabile contro eventi dannosi, umani e naturali, prevedibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)