Sez. 1, Sentenza n. 1339 del 04/02/1995 (Rv. 490297 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Impegno a non conservare nella cassetta cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite - Assunzione - Obbligo di tenere conto di tale impegno in caso di risarcimento del danno - Clausola relativa - Nullità - Configurabilità.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la clausola del contratto che dispone che l'uso delle cassette è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite e che comporta l'obbligo dell'utente di non conservare nella cassetta medesima cose aventi nel complesso valore superiore a detto importo, in correlazione con l'altra che, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, impone di tener conto della clausola precedentemente indicata, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilità, sotto il profilo della limitazione del risarcimento dovuto, ed è pertanto nulla, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1229, primo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1839, Cod. Civ. art. 1229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)