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Sez. 4, Sentenza n. 6732 del 17/02/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159967 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159967-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

La liquidazione del danno patrimoniale cagionato da reato, operata dal giudice con criterio equitativo - per l'impossibilità di provare il pregiudizio economico risentito dalla persona offesa nel suo preciso ammontare - costituisce un apprezzamento di fatto, sicché, ove non si contesti la legittimità del ricorso al criterio equitativo, essa non è censurabile in Cassazione. (Conf mass n 133852, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)