Sez. 6, Sentenza n. 7039 del 17/03/1976 Ud. (dep. 12/06/1976) Rv. 133852 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non e censurabile in Cassazione il provvedimento con il quale il giudice di merito nell'impossibilita di determinare il loro preciso ammontare effettua una liquidazione equitativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile. Trattasi, infatti, di una valutazione economica rimessa al prudente apprezzamento del giudice che si avvale di criteri di approssimazione e di probabilita e non di certezza. (applicazione in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)