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Sez. 6, Sentenza n. 7039 del 17/03/1976 Ud. (dep. 12/06/1976) Rv. 133852 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133852-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - DANNI - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non e censurabile in Cassazione il provvedimento con il quale il giudice di merito nell'impossibilita di determinare il loro preciso ammontare effettua una liquidazione equitativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile. Trattasi, infatti, di una valutazione economica rimessa al prudente apprezzamento del giudice che si avvale di criteri di approssimazione e di probabilita e non di certezza. (applicazione in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)