Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 21/04/1999 (Rv. 525582 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni relative al rapporto principale - Inopponibilità - Conseguenze - Estinzione di tale rapporto - Irrilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza della dichiarazione di fallimento del soggetto garantito.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
Nei contratti autonomi di garanzia il garante non può opporre eccezioni in ordine alle vicende del rapporto principale e quindi neanche eccepire la sopravvenuta estinzione del medesimo. (Fattispecie relativa a polizza cauzionale stipulata a garanzia dell'esecuzione di opere inerenti a convenzioni urbanistiche; la S.C., in base all'accertata natura giuridica del contratto e al riportato principio di diritto, ha ritenuto irrilevante la questione circa l'applicabilità o meno al rapporto principale della norma dell'art. 81 legge fall. sullo scioglimento dei contratti di appalto in caso di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)