Sez. 1, Sentenza n. 8324 del 19/06/2001 (Rv. 547572 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Contratto autonomo di garanzia - Rinunzia del garante a sollevare eccezioni relative al rapporto principale - Portata - Conseguenze - Azione di rivalsa del garante nei confronti del creditore postergata alla indilazionabile "solutio" - In ragione della estinzione del rapporto principale - Ammissibilità - Esclusione - Azione di regresso contro il debitore principale - Spettanza.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
Nel contratto autonomo di garanzia, la recisione pattizia del collegamento tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia derivante dalla deroga convenzionale all'art. 1945 cod. civ. non si risolve nella mera imposizione di un onere di "solve et repete" in capo al garante; ne deriva che, una volta intervenuta la "solutio" (alla quale il garante è tenuto in ogni caso, salva la possibilità di formulare l' "exceptio doli"), costui - non essendo autorizzato a far valere in via riconvenzionale ciò che gli è inibito in via di eccezione - non è legittimato a promuovere azione di rivalsa nei confronti del creditore deducendo la sopravvenuta estinzione del rapporto principale (nella specie: per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore principale), spettandogli unicamente l'ordinaria azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro il debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)