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Sez. 6, Sentenza n. 561 del 03/05/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118364 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - DUBBIO SUL DOLO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118364-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - DUBBIO SUL DOLO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE - LEGITTIMITA.*

Il delitto di calunnia si perfeziona allorquando all'elemento materiale della falsa incolpazione si accompagni quello psicologico costituito dalla scienza dell'innocenza dell'incolpatò bene, pertanto, il giudice di merito perviene all'assoluzione dell'agente con la formula dubitativa, qualora esistano da un lato elementi che facciano ritenere che il denunziante, presentando la denunzia, fosse in buona fede, mentre altri elementi, al contrario, sarebbero indicativi della sua mala fede. (V 113532, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)