diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15067 del 10/09/2012 (Rv. 623672 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del giudizio di pagamento del compenso agli arbitri - Illegittimità - Fattispecie non soggetta "ratione temporis" all'art. 813 ter cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2012-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623672-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La pendenza del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non giustifica la sospensione del giudizio di pagamento del compenso dovuto agli arbitri, vertendo le due cause tra soggetti diversi, con conseguente impossibilità di attribuire alla decisione della prima autorità di giudicato ai fini della pronuncia sulla seconda. (Principio affermato in fattispecie non soggetta "ratione temporis" all'art. 813 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 21 del d.lgs. n. 40 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 813 ter, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 21, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)