Sez. U, Sentenza n. 8520 del 29/05/2012 (Rv. 622463 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a domanda di superiore inquadramento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, interpretato secondo i principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 sulla domanda di un dipendente in servizio presso un tribunale amministrativo regionale, il quale, inquadrato in ottava qualifica funzionale e poi in posizione economica C2, reclamava superiore inquadramento, in nona qualifica funzionale e posizione economica C3, avendo effettivamente svolto, sin dalla presa di servizio nel 1978, funzioni di direttore di segreteria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)