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Sez. U, Sentenza n. 6102 del 19/04/2012 (Rv. 622306 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622306-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, agli effetti della disciplina transitoria circa la devoluzione del contenzioso al giudice ordinario, è in via di principio determinante il dato storico rappresentato dall'avverarsi dei fatti costitutivi della pretesa anteriormente o successivamente al discrimine temporale del 30 giugno 1998; ma l'applicazione di tale regola incontra un limite concentrandosi la giurisdizione presso il giudice ordinario, qualora la scissione della domanda risulti in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 sulla domanda di inquadramento del direttore di un mercato comunale, atteso che tale inquadramento rifletteva la qualificazione del mercato come di particolare importanza, deliberata in epoca anteriore a quella data, sicché l'applicazione della regola transitoria avrebbe determinato una scissione della giurisdizione contraria al principio di effettività della tutela).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., DM Industria Commercio e Artigianato 10/04/1970

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)