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Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 22/12/1964 (Rv. 304415 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - TERMINE DI COMPARIZIONE - ABBREVIAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1964-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304415-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - TERMINE DI COMPARIZIONE - ABBREVIAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE.*

Il giudice, nel fissare il termine per l'integrazione del contraddittorio (nella specie, con riguardo all'intervento in causa su istanza di parte) puo esercitare, anche in modo esplicito e senza che ne risulti riferimento espresso nel provvedimento istruttorio, la facolta di abbreviare il termine a comparire. (V 1465/63; 3928/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)