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Sez. 1, Sentenza n. 3413 del 21/04/1997 (Rv. 503818 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Disciplina precedente la riforma "ex" legge n. 353 del 1990 - Autorizzazione alla chiamata, richiesta alla prima udienza - Termine fissato, dal giudice istruttore, con riferimento alla comunicazione del suo provvedimento o alla nuova udienza - Termini di comparizione ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Osservanza - Necessità - Esclusione - Congruità del termine a difesa - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503818-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA

Con riferimento alla chiamata in causa di un terzo autorizzata dal giudice istruttore a seguito di richiesta formulata da una parte alla prima udienza, secondo la disciplina dettata dall'art. 269 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, la validità del provvedimento che dispone la chiamata in causa e della chiamata medesima - come evidenziato dal mancato richiamo dell'art. 163 bis da parte del secondo comma dell'art. 269 - non richiede la fissazione di un termine per la esecuzione della notificazione dell'atto di chiamata che assicuri al chiamato un termine di comparizione non inferiore a quello previsto dall'art. 163 bis (nel testo all'epoca vigente), essendo sufficiente che lo stesso termine, tanto se fissato con riferimento all'udienza di comparizione, quanto se fissato con decorso dalla comunicazione del provvedimento del giudice istruttore, sia idoneo nel caso concreto a garantire al chiamato un congruo intervallo per la difesa e la costituzione in giudizio. (Nella specie il giudice istruttore aveva concesso per l'esecuzione della chiamata il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza riservata, che fu eseguita 44 giorni prima della udienza fissata per la comparizione del chiamato, e il chiamante di fatto notificò l'atto di chiamata ventuno giorni liberi prima dell'udienza; la S.C., in base al riportato principio e alla congruità - peraltro non oggetto di contestazione - del termine a difesa garantito al chiamato, ha ritenuto non affetti da nullità il provvedimento del g.i. e l'atto di chiamata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)