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Sez. 6, Sentenza n. 1955 del 19/10/1983 Cc. (dep. 17/01/1984) Rv. 162149 - 01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL CUMULO.*
Stato
decisa il 1983-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162149-01

PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - CUMULO - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL CUMULO.*

Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. opera per le sole pene che risultino concorrenti e cumulabili tra loro: esso deve coordinarsi con il principio che la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne anziché frenarne la reiterazione; principio che, oltre a corrispondere ad una fondamentale esigenza logica dell'ordinamento, trova positiva espressione, per quanto concerne la custodia preventiva, nell'art. 271 ultimo comma cod. proc. pen.. pertanto, se la pena inflitta per il reato precedente risulta espiata per intero alla data di commissione del nuovo reato non si fa luogo a cumulo e non trova alcuna applicazione il criterio moderatore dell'art. 78. Se poi il nuovo reato viene commesso durante l'espiazione della precedente condanna (ovvero dopo che il colpevole abbia sofferto un periodo di custodia preventiva imputabile alla condanna per il precedente reato), la pena cumulabile con quella relativa al nuovo reato non è la pena originaria ma quella ancora da espiare alla data di commissione del medesimo. (Conf mass n 157755).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)