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Sez. L, Sentenza n. 643 del 11/02/1978 (Rv. 389972 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389972-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*

Nelle controversie relative ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, nonostante esse siano di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, debbono applicarsi le norme del nuovo rito del lavoro per effetto dell'art 409, n 3, cod proc civ. pertanto, nella trattazione di tali controversie si devono seguire le regole procedurali introdotte dalla legge n 533 del 1973, tra cui quelle del rito orale e della immediata pronuncia della sentenza dopo la discussione con la lettura del dispositivo nella stessa udienza ed il deposito, di poi, della relativa motivazione nei successivi quindici giorni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)