Sez. L, Sentenza n. 643 del 11/02/1978 (Rv. 389972 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RAPPORTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - CONTROVERSIE - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - NUOVO RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
Nelle controversie relative ai rapporti di affitto a coltivatore diretto, nonostante esse siano di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, debbono applicarsi le norme del nuovo rito del lavoro per effetto dell'art 409, n 3, cod proc civ. pertanto, nella trattazione di tali controversie si devono seguire le regole procedurali introdotte dalla legge n 533 del 1973, tra cui quelle del rito orale e della immediata pronuncia della sentenza dopo la discussione con la lettura del dispositivo nella stessa udienza ed il deposito, di poi, della relativa motivazione nei successivi quindici giorni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)