Sez. L, Sentenza n. 707 del 06/02/1982 (Rv. 418501 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ART. 5 DELLA LEGGE N. 320 DEL 1963 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ART. 5 DELLA LEGGE N. 320 DEL 1963 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie relative ai rapporti di affitto a coltivatore diretto (e agli altri rapporti indicati nell'art. 409 n. 2 cod. proc. civ., nuovo testo), nonostante esse siano di Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, debbono applicarsi le norme del nuovo rito del lavoro, non essendo più operante, per effetto della sopravvenuta legge n. 533 del 1973, la norma dell'art. 5 della legge 2 marzo 1963 n. 320, la quale stabiliva che la trattazione delle cause innanzi alle predette Sezioni specializzate dovesse svolgersi secondo le norme degli artt. 429 e seguenti cod. proc. civ. allora in vigore. (V 643/78, mass n 389972; (V 5706/77, mass n 389224; (Conf 2682/80, mass n 406461; (Conf 3000/76, mass n 381777).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)