Sez. 1, Sentenza n. 6412 del 15/07/1996 (Rv. 498577 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito - Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - Istanza di regolamento di competenza successivamente proposta contro la sentenza dichiarativa dell'incompetenza - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La riassunzione della causa, a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, davanti al giudice in essa indicato come competente, non determina inammissibilità, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., dell'istanza di regolamento successivamente proposta contro la sentenza medesima, trattandosi d'iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, in pendenza del termine concesso per presentare detta istanza, e comunque non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)