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Sez. 2, Ordinanza n. 3011 del 27/06/1967 Cc. (dep. 07/11/1967) Rv. 105921 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE MANDATI IN OGNI MOMENTO DELL'ISTRUZIONE - DIVIETO DEL BIS IN IDEM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105921-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI EMETTERE MANDATI IN OGNI MOMENTO DELL'ISTRUZIONE - DIVIETO DEL BIS IN IDEM - ESCLUSIONE.*

Il giudice istruttore, fermo il rispetto della durata massima della carcerazione preventiva, ha il potere di emettere in ogni momento della fase istruttoria mandati, sia pure al fine di adeguare il titolo della custodia preventiva a nuove risultanze processuali o di perfezionare la contestazione dell'accusa. Non costituendo tali mandati decisioni sull'oggetto principale o accessorio del processo, ad essi non e applicabile il principio del ne bis in idem.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)