Sez. L, Sentenza n. 269 del 23/01/1975 (Rv. 373480 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - FRAZIONAMENTI FITTIZI DEL RAPPORTO - MUTAMENTI DI QUALIFICA E MANSIONI - ININFLUENZA - RISOLUZIONE FORMALE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - FRAZIONAMENTI FITTIZI DEL RAPPORTO - MUTAMENTI DI QUALIFICA E MANSIONI - ININFLUENZA - RISOLUZIONE FORMALE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Se non vi e stata l'interruzione effettiva o la sostituzione del rapporto di lavoro con altro di diversa specie e natura, l'indennita di anzianita e riferita all'intera durata del rapporto stesso, senza che possa attribuirsi Rilevanza ai frazionamenti fittizi ed a tutte quelle vicende che non hanno i requisiti oggettivi e soggettivi della novazione, ma costituiscono i fenomeni evolutivi di un rapporto di lavoro in corso, quali i mutamenti di mansioni, di qualifica o di categoria, anche se accompagnati dal trasferimento del dipendente ad un diverso settore della stessa impresa. Pertanto, la risoluzione formale del rapporto, posta in essere senza che vi corrisponda un'interruzione reale e con l'intento di procedere nella liquidazione dell'indennita di anzianita maturata, e irrilevante ai fini del computo di tale indennita. (Conf 864/72, mass n 357085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)