Sez. 2, Sentenza n. 864 del 20/03/1972 (Rv. 357085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CALCOLO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FRAZIONAMENTO FITTIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 DICEMBRE 1939.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CALCOLO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FRAZIONAMENTO FITTIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - IRRILEVANZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 DICEMBRE 1939.*
Se non vi e stata interruzione effettiva o sostituzione del rapporto di lavoro con altro di diversa specie e natura, l'indennita di anzianita va riferita all'intera durata del rapporto stesso, senza che abbiano Rilevanza i frazionamenti fittizi e tutte le vicende che non hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi della novazione, ma costituiscono fenomeni evolutivi del rapporto di lavoro in corso. Pertanto, la risoluzione formale del rapporto posta in essere, senza che ad essa corrisponda un interruzione reale, con l'intento strumentale di procedere alla liquidazione della indennita di anzianita nel frattempo maturata e irrilevante ai fini del calcolo di questa, indipendentemente dalla sua conformita, o meno, alla legge del tempo in cui essa si e verificata. (applicazione del principio all' accordo interconfederale 11 dicembre 1939 che, nel modificare la disciplina del trattamento previdenziale e senza stabilire l'interruzione effettiva dei rapporti di lavoro in corso, consenti la liquidazione anticipata dell'indennita di anzianita nel frattempo maturata). (V 1747'70, mass n 347701).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 11/12/1939, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)