Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 10/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147679 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - TRADUZIONE COATTIVA DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA - FINALITA - ESTENSIBILITA AL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PREVISTO DALLE NORME CONTRO LA CRIMINALITA - ESCLUSIONE - RATIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - TRADUZIONE COATTIVA DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA - FINALITA - ESTENSIBILITA AL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PREVISTO DALLE NORME CONTRO LA CRIMINALITA - ESCLUSIONE - RATIO.*
Il potere eccezionale di coercizione personale onde far condurre in udienza l'imputato arrestato, attribuito al pubblico ministero al fine di instaurare il giudizio direttissimo tipico, non e estensibile al giudizio direttissimo atipico previsto dalle (nuove) norme contro la criminalita. (la Cassazione ha chiarito che tale potere eccezionale - previsto dai commi primo e secondo dell'art 502 del codice di procedura penale e distinto da quello di accompagnamento coattivo previsto dall'art 429 dello stesso codice in relazione a determinate esigenze, quali Atti di ricognizione o di confronto - integra una disposizione particolare rispetto alla norma generale dell'art 427, comma secondo del predetto codice, che consente all'imputato di rifiutare di assistere all'udienza. Pertanto, nel giudizio direttissimo tipico, l'imputato puo rifiutare di comparire unicamente se legittimamente impedito, ai sensi del successivo articolo 497 e puo esercitare il suo diritto di assentarsi soltanto dopo che il pubblico ministero abbia investito, formulando la sua richiesta, il giudice del dibattimento, mentre nel giudizio direttissimo atipico obbligatorio, previsto dalle norme contro la criminalita, non essendo necessaria la presentazione dell'imputato in udienza, l'ordine di traduzione, disposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art 22 del regolamento approvato con RD n 603 del 1931, e destinato a rimanere inesigibile di fronte ad un eventuale rifiuto dell'imputato di intervenire all'udienza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 492, Cod. Proc. Pen. art. 502 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 com. 2 CORTE COST., Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 22, Legge 28/05/1931 num. 603 art. 22, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)