Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 23/07/1984 Cc. (dep. 30/07/1984) Rv. 165420 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRESENZA DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA - NECESSITÀ - LIMITE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRESENZA DELL'IMPUTATO ALL'UDIENZA - NECESSITÀ - LIMITE.*
Le norme di carattere generale che attribuiscono all'imputato detenuto il diritto di rifiutarsi di comparire in udienza e all'imputato legittimamente impedito di chiedere o consentire che il dibattimento si svolga in sua assenza sono incompatibili con il giudizio direttissimo tipico (art. 502 primo comma cod. proc. pen.) nel quale, mancando il decreto di citazione, il rapporto processuale non può validamente costituirsi senza la presenza fisica dello imputato in udienza. Lo stesso principio non trova applicazione, invece, rispetto all'altra ipotesi di giudizio direttissimo tipico prevista dal secondo comma dell'art. 502 cod. proc. pen., in quanto in tale giudizio, l'imputazione è già stata oggetto di regolare contestazione, prima dell'udienza, con la notifica dell'ordine di cattura e con la successiva notificazione della citazione per l'udienza, per cui l'eventuale assenza dell'imputato all'udienza non spiega alcuna influenza negativa sulla regolare Costituzione del rapporto processuale. (V mass n 099261; (V mass n 147679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)