Sez. 3, Sentenza n. 514 del 10/03/1969 Ud. (dep. 04/07/1969) Rv. 112087 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE -STATO PATOLOGICO CHE ALTERI I PROCESSI DELL'INTELLIGENZA E DELLA VOLONTA - ANOMALIE DEL CARATTERE E DEL SENTIMENTO - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE -STATO PATOLOGICO CHE ALTERI I PROCESSI DELL'INTELLIGENZA E DELLA VOLONTA - ANOMALIE DEL CARATTERE E DEL SENTIMENTO - ESCLUSIONE.*
Nel sistema del vigente codice penale ai fini dell'imputabilita sono prese in considerazioni fra le facolta psichiche - intelligenza, volonta, sentimento - solo le prime due. Onde il vizio di mente degli artt.88 ed 89 cod.pen. deve sempre dipendere da uno stato d'infermita cioe da uno stato patologico tale da alterare i processi della intelligenza e della volonta con annientamento o notevole diminuzione della capacita d'intendere e di volere (art.85 cod.pen.). esulano pertanto dalla nozione di esso tutte le anomalie o forme degenerative del carattere e del sentimento, le quali, pur influendo nel processo d'inibizione e di Determinazione, non siano conseguenti ad uno stato patologico suscettibile di escludere o diminuire la predetta capacita, intesa quale attitudine del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta e ad autodeterminarsi nella selezione di molteplici motivi. (V.109006, 108599, 107186, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)