Sez. 2, Sentenza n. 4236 del 14/02/1984 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164090 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INIZIO DI PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL CALUNNIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INIZIO DI PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL CALUNNIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il delitto di calunnia è reato di pericolo e si perfeziona senza che sia necessario l'inizio di un procedimento penale contro il calunniato, essendo sufficiente la possibilità che ciò avvenga, con danno per il normale funzionamento dell'amministrazione della giustizia. (Conf mass n 150770; (Conf mass n 145357).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)