Sez. 6, Sentenza n. 9641 del 09/06/1981 Ud. (dep. 30/10/1981) Rv. 150770 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEMPLICE POSSIBILITÀ CHE VENGA PROMOSSO UN PROCEDIMENTO PENALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - SEMPLICE POSSIBILITÀ CHE VENGA PROMOSSO UN PROCEDIMENTO PENALE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Per il delitto di calunnia la idoneità del mezzo adoperato per la falsa incolpazione si realizza in base alla semplice possibilità che venga promosso un procedimento penale nei confronti di taluno accusato di un fatto costituente reato, che non ha commesso: e ciò perché il delitto in esame è caratterizzato dalla potenzialità attuale di un pericolo di danno più o meno prossimo. (Conf mass n 145357; (Conf mass n 144688).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)