Sez. 1, Sentenza n. 16 del 13/01/1970 Ud. (dep. 01/07/1970) Rv. 114795 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESTINZIONE(CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE DI ESTINZIONE - INDULTO - IN GENERE -PREVALENZA SULL'INDULTO - APPLICAZIONE IN TEMA DI DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - ESTINZIONE(CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE DI ESTINZIONE - INDULTO - IN GENERE -PREVALENZA SULL'INDULTO - APPLICAZIONE IN TEMA DI DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS.*
Il beneficio della sospensione condizionale della pena, estinguendo il reato con il decorso del tempo, deve ritenersi piu favorevole di quello dell'indulto, il quale determina unicamente l'Estinzione della pena. Ne consegue che il giudice di appello non puo, senza incorrere in una violazione del generale principio del favor rei, cui anche il divieto della reformatio in peius si ispira, applicare, in relazione ad una pena che sia stata condizionalmente sospesa, l'indulto elargito con un sopravvenuto provvedimento di clemenza. (V 110732, 110054, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)