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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25308 del 28/11/2014 (Rv. 633637 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Dedotto difetto di specificità dei motivi di appello - Sindacato del giudice di legittimità - Contenuto - Rinvio "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633637-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134) in ordine alla specificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall'appellante) non abbia costituito un mero richiamo "per relationem", ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)