Sez. 2, Sentenza n. 2867 del 06/12/1966 (Rv. 325447 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - DECORRENZA.*
Il termine per la proposizione della domanda di revocazione, di cui all'art. 395 n. 3 cod.proc.civ., decorre dal momento in cui la parte viene a conoscenza della esistenza del documento, dovunque esso si trovi, anche se presso terzi o presso un ufficio pubblico, e non dal momento in cui la parte ha la materiale apprensione o consegue il possesso del documento stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)