Sez. L, Sentenza n. 5814 del 15/11/1984 (Rv. 437492 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTE DI DOCUMENTI DECISIVI - DOMANDA - FORMA E CONTENUTO - RINVENIMENTO DEL DOCUMENTO DECISIVO AD OPERA DI UN TERZO - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE A CURA DELLA PARTE INTERESSATA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTE DI DOCUMENTI DECISIVI - DOMANDA - FORMA E CONTENUTO - RINVENIMENTO DEL DOCUMENTO DECISIVO AD OPERA DI UN TERZO - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE A CURA DELLA PARTE INTERESSATA.*
In relazione all'ipotesi di revocazione prevista al n. 3 dello art. 395 cod. proc. civ., quando l'esistenza del documento decisivo non sia conosciuta dalla parte ed il rinvenimento di esso sia avvenuto ad opera di un terzo, ha Rilevanza, al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, il momento in cui la parte è informata dal ritrovamento e posta in grado di prendere conoscenza del documento. Consegue che, nell'ipotesi suddetta, il giorno del recupero dei documenti, che, a norma dell'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ., dev'essere indicato nella domanda di revocazione, pena d'inammissibilità della medesima, coincide con quello in cui la parte ha ricevuto comunicazione del ritrovamento compiute dal terzo, restando priva di rilievo l'omessa menzione, nella domanda predetta, della data in cui tale ritrovamento è avvenuto. (V 1030/71, mass n 351031; (V 2867/66, mass n 325447; (V 2943/62, mass n 254366; (V mass n 1131/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)