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Sez. 1, Ordinanza n. 1700 del 20/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210565 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Udienza - Traduzione dell'appellante che ne abbia fatto richiesta - Omissione - Nullità assoluta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210565-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

Nell'appello cautelare, la mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia fatto richiesta, all'udienza fissata per la sua discussione, determina la nullità assoluta e insanabile, dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale sull'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)