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Sez. 5, Sentenza n. 6916 del 28/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213616 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato detenuto - Mancata traduzione in udienza - Nullità intermedia - Sussistenza - Disciplina.
Stato
decisa il 1999-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213616-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato, in quanto attiene al diritto dello stesso a partecipare al dibattimento, determina una nullità generale ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. la quale, esulando dalle ipotesi di cui al successivo art. 179 cod. proc. pen., non è assoluta ma a carattere c.d. intermedio. Ne consegue che essa non può essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)